Pubblicata nel Numero  Straordinario  n. 2  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2018) 
 
                    L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME 
                      DEI BILANCI E RENDICONTI 
 
  ai sensi dell'art. 84, decimo comma,  dello  Statuto  di  autonomia
(decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n.  2  recante  «Codice
  degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige» 
  1. Alla legge regionale 3 maggio  2018,  n.  2  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 dell'art. 32 e' abrogato; 
    b) all'art. 88 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis.  Fatte  salve  specifiche  norme  di  leggi  regionali  che
contengano rinvii ad altre fonti per singole materie, nel caso in cui
una fattispecie inerente l'ordinamento del personale dei  comuni  non
sia disciplinata da disposizioni di legge regionale o di  regolamento
regionale o comunale o di contratto collettivo provinciale di lavoro,
si applicano le disposizioni in tema  di  ordinamento  del  personale
della rispettiva provincia autonoma.»; 
    c) all'art. 92, comma 1, dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Per la gestione  delle  sostituzioni,  alle  assunzioni  a
tempo determinato del personale assistenziale, educativo e ausiliario
degli asili nido e delle scuole materne, al  fine  di  consentire  la
costante erogazione del servizio socio-educativo, in  presenza  delle
esigenze connesse al  corretto  funzionamento  dello  stesso  e  alla
continuita' educativa, si applica l'esclusione prevista dall'art. 29,
comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.  81  del  2015  e
dall'art. 36, comma 5-quinquies, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni.»; 
    d) all'art. 104 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «2-bis.    Lo    svolgimento    di    incarichi     di     collaudo
tecnico-amministrativo di opere pubbliche dei comuni e dei rispettivi
enti ed aziende strumentali rientra negli obblighi di servizio e puo'
essere attribuito a personale in  possesso  dei  requisiti  di  legge
sulla base di criteri di affidamento stabiliti dalla giunta  comunale
nel rispetto dei principi di trasparenza e  rotazione.  Al  personale
incaricato  spettano  i   compensi   incentivanti   stabiliti   dalla
contrattazione collettiva provinciale.»; 
  «2-ter. Rientra negli obblighi di servizio del personale dei comuni
della Provincia di Trento in possesso dei necessari  requisiti  anche
l' espletamento di incarichi di amministratore, di revisore dei conti
o componente di organi  di  controllo  o  vigilanza  presso  aziende,
societa' ed enti strumentali dei  rispettivi  comuni  conferibili  ai
sensi delle vigenti disposizioni di  legge.  L'incarico  e'  disposto
sentito il personale interessato e le relative indennita' o  compensi
comunque  denominati,  compresi  gli  oneri  riflessi  ed  esclusi  i
rimborsi spese che sono corrisposti  direttamente,  sono  versati  al
bilancio del comune ed affluiscono al fondo per  la  retribuzione  di
posizione e risultato per il personale con qualifica di  dirigente  o
al  fondo  di  produttivita'  per  il  restante  personale   e   sono
corrisposti annualmente ai titolari degli  incarichi  secondo  quanto
disposto dalla contrattazione collettiva.»; 
    e) dopo l'art. 134 e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 134-bis (Avvocatura comunale). - 1. Al personale  dei  comuni
della Provincia di Trento in possesso del titolo di avvocato al quale
sia affidata, secondo le disposizioni  organizzative  adottate  dalla
giunta comunale, la trattazione del contenzioso,  anche  direttamente
patrocinato, avanti i competenti organi giurisdizionali,  continua  a
spettare una specifica indennita' omnicomprensiva  di  ogni  compenso
professionale, definita dalla contrattazione collettiva  provinciale.
Per  il  personale  in  possesso  di  qualifica   di   dirigente   la
retribuzione di posizione e' definita tenuto conto  dell'incarico  di
trattazione  del   contenzioso,   secondo   quanto   previsto   dalla
contrattazione collettiva provinciale e, unitamente alla retribuzione
di risultato, continua ad assorbire ogni compenso professionale.»; 
    f) l'art. 103 e' abrogato; 
    g) all'art. 146, comma 2, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «Il mancato  superamento  o  la  mancata  partecipazione  del
candidato ammesso all'  esame  finale,  ancorche'  avvenuti  in  data
anteriore all'entrata in  vigore  della  presente  legge,  consentono
all'interessato  l'ammissione  all'esame  finale  in  occasione   dei
successivi corsi abilitanti organizzati dalla provincia  autonoma  di
Trento o di Bolzano.»; 
    h) all' art. 203, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «o ad altri soggetti autorizzati dalla legge»; 
    i) dopo l'art. 299 e' inserito il seguente: 
  «Art. 299-bis (Pubblicazione di dati). - 1. La Regione  provvede  a
pubblicare sul proprio  sito  internet  i  dati  dei  candidati  e  i
risultati delle elezioni.».