Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2018) L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige» 1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'art. 32 e' abrogato; b) all'art. 88 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Fatte salve specifiche norme di leggi regionali che contengano rinvii ad altre fonti per singole materie, nel caso in cui una fattispecie inerente l'ordinamento del personale dei comuni non sia disciplinata da disposizioni di legge regionale o di regolamento regionale o comunale o di contratto collettivo provinciale di lavoro, si applicano le disposizioni in tema di ordinamento del personale della rispettiva provincia autonoma.»; c) all'art. 92, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per la gestione delle sostituzioni, alle assunzioni a tempo determinato del personale assistenziale, educativo e ausiliario degli asili nido e delle scuole materne, al fine di consentire la costante erogazione del servizio socio-educativo, in presenza delle esigenze connesse al corretto funzionamento dello stesso e alla continuita' educativa, si applica l'esclusione prevista dall'art. 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dall'art. 36, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.»; d) all'art. 104 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Lo svolgimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche dei comuni e dei rispettivi enti ed aziende strumentali rientra negli obblighi di servizio e puo' essere attribuito a personale in possesso dei requisiti di legge sulla base di criteri di affidamento stabiliti dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Al personale incaricato spettano i compensi incentivanti stabiliti dalla contrattazione collettiva provinciale.»; «2-ter. Rientra negli obblighi di servizio del personale dei comuni della Provincia di Trento in possesso dei necessari requisiti anche l' espletamento di incarichi di amministratore, di revisore dei conti o componente di organi di controllo o vigilanza presso aziende, societa' ed enti strumentali dei rispettivi comuni conferibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'incarico e' disposto sentito il personale interessato e le relative indennita' o compensi comunque denominati, compresi gli oneri riflessi ed esclusi i rimborsi spese che sono corrisposti direttamente, sono versati al bilancio del comune ed affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato per il personale con qualifica di dirigente o al fondo di produttivita' per il restante personale e sono corrisposti annualmente ai titolari degli incarichi secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva.»; e) dopo l'art. 134 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 134-bis (Avvocatura comunale). - 1. Al personale dei comuni della Provincia di Trento in possesso del titolo di avvocato al quale sia affidata, secondo le disposizioni organizzative adottate dalla giunta comunale, la trattazione del contenzioso, anche direttamente patrocinato, avanti i competenti organi giurisdizionali, continua a spettare una specifica indennita' omnicomprensiva di ogni compenso professionale, definita dalla contrattazione collettiva provinciale. Per il personale in possesso di qualifica di dirigente la retribuzione di posizione e' definita tenuto conto dell'incarico di trattazione del contenzioso, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale e, unitamente alla retribuzione di risultato, continua ad assorbire ogni compenso professionale.»; f) l'art. 103 e' abrogato; g) all'art. 146, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il mancato superamento o la mancata partecipazione del candidato ammesso all' esame finale, ancorche' avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, consentono all'interessato l'ammissione all'esame finale in occasione dei successivi corsi abilitanti organizzati dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano.»; h) all' art. 203, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad altri soggetti autorizzati dalla legge»; i) dopo l'art. 299 e' inserito il seguente: «Art. 299-bis (Pubblicazione di dati). - 1. La Regione provvede a pubblicare sul proprio sito internet i dati dei candidati e i risultati delle elezioni.».